Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni). La nuova norma prevede alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico.
La norma richiama più volte il concetto di domicilio digitale, e cioè il recapito digitale legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata di un’impresa o di un professionista, recapito inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.
Anche per dare effettiva attuazione alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012) entro il 1° ottobre 2020
- le imprese costituite in forma societaria dovranno obbligatoriamente comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese e
- i professionisti dovranno comunicare al proprio Ordine di appartenenza il proprio indirizzo PEC.
Se tale comunicazione non verrà effettuata sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 2.064,00 (il doppio di quanto previsto dall’art. 2630 c.c.). L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegnerà d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Per i i professionisti che non comunicheranno il proprio domicilio digitale all’albo di appartenenza scatterà l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o dell’Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza comminerà la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.
I Collegi o Ordini saranno sono tenuti a fornire gli elenchi dei domicili digitali relativi ai propri iscritti comunicandoli all’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
La nuova norma poi prevede alcune altre novità per favorire l’accesso ai servizi in rete. Tra queste l’art. 28 introduce misure di semplificazione per la notifica telematica degli atti giudiziari alle pubbliche amministrazioni al fine di superare le difficoltà derivanti dalla mancata comunicazione da parte di numerose amministrazioni del proprio indirizzo PEC.