Mediazione: delega all’Avvocato e mancata adesione

Il Tribunale di Lamezia Terme (sentenza 23 marzo-17 luglio 2020 n. 425 – Giud. Iavazzo) ha confermato che la parte che per sua scelta o per impossibilità non può partecipare personalmente a un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo Avvocato. Però a due condizioni: la parte delegata (quindi anche l’Avvocato) 

  1. deve esser ben a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione e
  2. deve avere la piena capacità di disporre del diritto controverso.

Nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve quindi conferire al delegato tale potere mediante una procura avente: a) lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e b) il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.

Detto questo, le ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite.

Pertanto, anche quando la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.

Assemblee condominiali in remoto? Ora basta la maggioranza

In un nostro precedente articolo di ottobre avevamo segnalato la possibilità di riunioni assembleari di Condominio mediante videoconferenza, ma previo consenso unanime di tutti i Condomini (vedi articolo). In allora, era l’art. 63 della Legge n. 126/2020 che lo prevedeva.

Con Legge 27 novembre 2020 n. 159, legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, tale regola è cambiata. L’art. 5 bis della legge n. 159/2020 ha infatti apportato una modifica all’art. 66, comma 6 disp. att. cod. civ. sostituendo, con riferimento al quorum necessario per celebrare validamente un’assemblea in videoconferenza, le parole «tutti i condomini» con «la maggioranza dei condomini».

Pertanto, possono ora finalmente svolgersi le assemblee condominiali on-line ove detta modalità incontri il favore maggioritario dei condomini, non essendo più necessaria l’unanimità richiesta dalla precedente versione che, all’atto pratico, era difficilmente conseguibile, specie nei fabbricati di rilevanti dimensioni.

La modifica non è esente da dubbi interpretativi, specie sul tipo di maggioranza (semplice o qualificata?), sulla possibilità di inserire una clausola di tal genere nel regolamento di condominio, sui profili inerenti al concreto svolgimento e verbalizzazione della seduta.

Tuttavia, è innegabile che la nuova regola norma è di estremo interesse, poiché consente, tra l’altro, di svolgere le sedute utili all’approvazione dei bilanci condominiali e dei relativi riparti, approvazione utile anche ai fini dell’ingiunzione provvisoriamente esecutiva di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. cod. civ.

Nessun assegno all’ex moglie se è provata la sua relazione stabile con un nuovo partner

Con ordinanza n. 22604 del 16 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale all’ex moglie non spetta alcun assegno divorzile quando è provato il suo rapporto sentimentale pluriennale e consolidato con un nuovo partner, soprattutto quando questo rapporto è caratterizzato da ufficialità ed è “fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza“.

La costituzione di una “famiglia di fatto” è infatti espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto. L’esistenza di una nuova famiglia, anche se successivamente cessata, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.

Assemblee condominiali in remoto o in presenza?

Per rispondere al quesito dobbiamo verificare le fonti normative. Innanzitutto occorre prendere in considerazione la Legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha convertito (con modificazioni) il D.L. 4 agosto 2020 n. 104 (c.d. “decreto agosto”). La Legge 126/2020 è, quindi, entrata in vigore il successivo 14 ottobre u.s.. Poi vi il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza Covid-19, DPCM che resterà in vigore fino al 13 novembre 2020. Read More

Notifica dopo le 21 ed entro le 24: si perfeziona il giorno stesso

Con sentenza n. 75/2019 la Corte Costituzionale aveva già bocciato l’art. 16 septies del D.L. 179/12 nella parte in cui esso prevedeva che la notifica telematica effettuata fra le 21 e le 24 si perfezionasse (anche per il notificante) alle ore 7,00 dell’indomani. Ebbene, ora anche con la recente sentenza n. 22136 del 16 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che le notifiche telematiche eseguite tra le ore 21,00 e le ore 24,00 si devono ritenere perfezionate il giorno stesso. Pertanto, la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica dell’opposizione all’ingiunzione avvenuta oltre le ore 21 con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.  Read More