+39 011 5178599 r.a.

info@studiolegaledelnoce.it

Corso Galileo Ferraris, 63

10128 Torino Italy)

Assemblee condominiali in remoto? Ora basta la maggioranza

In un nostro precedente articolo di ottobre avevamo segnalato la possibilità di riunioni assembleari di Condominio mediante videoconferenza, ma previo consenso unanime di tutti i Condomini (vedi articolo). In allora, era l’art. 63 della Legge n. 126/2020 che lo prevedeva.

Con Legge 27 novembre 2020 n. 159, legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, tale regola è cambiata. L’art. 5 bis della legge n. 159/2020 ha infatti apportato una modifica all’art. 66, comma 6 disp. att. cod. civ. sostituendo, con riferimento al quorum necessario per celebrare validamente un’assemblea in videoconferenza, le parole «tutti i condomini» con «la maggioranza dei condomini».

Pertanto, possono ora finalmente svolgersi le assemblee condominiali on-line ove detta modalità incontri il favore maggioritario dei condomini, non essendo più necessaria l’unanimità richiesta dalla precedente versione che, all’atto pratico, era difficilmente conseguibile, specie nei fabbricati di rilevanti dimensioni.

La modifica non è esente da dubbi interpretativi, specie sul tipo di maggioranza (semplice o qualificata?), sulla possibilità di inserire una clausola di tal genere nel regolamento di condominio, sui profili inerenti al concreto svolgimento e verbalizzazione della seduta.

Tuttavia, è innegabile che la nuova regola norma è di estremo interesse, poiché consente, tra l’altro, di svolgere le sedute utili all’approvazione dei bilanci condominiali e dei relativi riparti, approvazione utile anche ai fini dell’ingiunzione provvisoriamente esecutiva di cui all’art. 63, comma 2 disp. att. cod. civ.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Translate »