Con sentenza n. 75/2019 la Corte Costituzionale aveva già bocciato l’art. 16 septies del D.L. 179/12 nella parte in cui esso prevedeva che la notifica telematica effettuata fra le 21 e le 24 si perfezionasse (anche per il notificante) alle ore 7,00 dell’indomani. Ebbene, ora anche con la recente sentenza n. 22136 del 16 settembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che le notifiche telematiche eseguite tra le ore 21,00 e le ore 24,00 si devono ritenere perfezionate il giorno stesso. Pertanto, la Corte ha ritenuto tempestiva la notifica dell’opposizione all’ingiunzione avvenuta oltre le ore 21 con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
La normativa aveva infatti posto non pochi dubbi interpretativi. Vediamoli.
L’art. 16 quater, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito dalla Legge n. 221 del 2012, dispone che la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata “si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione” prevista dall’art. 6, comma 1, del D.P.R. 68/2005, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista al comma 2 della medesima norma.
Ancora, l’art. 16-septies del D.L. n. 179 cit. aggiungeva che la notificazione eseguita con modalità telematica è assoggettata alla norma prevista dall’art. 147 c.p.c. (secondo il quale, nella vigente formulazione, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21) e che tale notifica, quando è eseguita dopo le ore 21, si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.
Ebbene, come detto all’inizio, con la sentenza n. 75/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo (per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.) proprio l’art. 16-septies del D.L. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che “la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta“.
La ratio del differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le ore 21 e le ore 24 è giustificata nei confronti del destinatario (poiché la norma mira a tutelare il diritto di detto destinatario al riposo in una fascia oraria nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la casella di posta elettronica). Ma non è giustificata per il mittente. Infatti, si legge nell’ordinanza, “il medesimo differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa (segnatamente, nella fruizione completa dei termini per l’esercizio dell’azione in giudizio, anche nella sua essenziale declinazione di diritto ad impugnare), poiché gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa, che, nel caso di impugnazione, scade (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno, senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta“.