Il comma 1 del D.L. n. 119/2018 prevede lo stralcio ex lege dei debiti di natura tributaria di importo non superiore ai 1000 euro, che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Saldo e stralcio per il quale il contribuente non deve fare istanza, in quanto l’annullamento avviene automaticamente (“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati“).
Con la recente sentenza n. 22018/2020 la Corte di Cassazione, ribaltando la precedente decisione n. 17966/2020 e tornando al precedente orientamento) ha confermato che il limite di importo dei 1000 euro è riferito al singolo debito non all’importo della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che tre sono i fattori richiesti per individuare il debito oggetto dello stralcio: “1. la sorte capitale; 2. gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; 3. le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione“.
In altre parole, oggetto del condono non è l’importo complessivo della cartella di pagamento, bensì il debito singolo comprensivo di imposta, interessi e sanzioni.
La Corte ha infine chiarito che il saldo e stralcio automatico con effetto al 31 dicembre 2018 riguarda le cartelle affidate all’agente della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e che ” i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di € 1000,00 euro (comprensivo di sanzioni e interessi)” che corrisponde con la data di entrata in vigore del decreto che ha previsto la pace fiscale.