Nessun assegno all’ex moglie se è provata la sua relazione stabile con un nuovo partner

Con ordinanza n. 22604 del 16 ottobre 2020 la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale all’ex moglie non spetta alcun assegno divorzile quando è provato il suo rapporto sentimentale pluriennale e consolidato con un nuovo partner, soprattutto quando questo rapporto è caratterizzato da ufficialità ed è “fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza“.

La costituzione di una “famiglia di fatto” è infatti espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto. L’esistenza di una nuova famiglia, anche se successivamente cessata, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge.

Se un coniuge utilizza denaro di provenienza “non tracciabile” il bene che è stato acquistato rientra nella comunione legale

Con l’ordinanza del 28 giugno-24 ottobre 2018 n. 26981 la Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema riguardante i presupposti per l’esclusione dalla comunione legale tra coniugi di una particolare tipologia di beni – tra quelli tassativamente indicati dalla legge e qualificati come “personali” – ossia di quelli che, successivamente al matrimonio, sono acquistati da uno solo dei coniugi con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio.