Il comma 1 del D.L. n. 119/2018 prevede lo stralcio ex lege dei debiti di natura tributaria di importo non superiore ai 1000 euro, che sono stati affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Saldo e stralcio per il quale il contribuente non deve fare istanza, in quanto l’annullamento avviene automaticamente (“i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati“). Read More