Articolo pubblicato il 16/7/2020 su Diritto 24
Rivista di diritto edita da Il Sole 24 Ore
Tradizione, innovazione ed affidabilità
Tradizione, innovazione ed affidabilità
Articolo pubblicato il 16/7/2020 su Diritto 24
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Il Tribunale di Lamezia Terme (sentenza 23 marzo-17 luglio 2020 n. 425 – Giud. Iavazzo) ha confermato che la parte che per sua scelta o per impossibilità non può partecipare personalmente a un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo Avvocato. Però a due condizioni: la parte delegata (quindi anche l’Avvocato)
Nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve quindi conferire al delegato tale potere mediante una procura avente: a) lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e b) il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Detto questo, le ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite.
Pertanto, anche quando la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.
Con sentenza n. 18123 del 31 agosto 2020 la Cassazione è intervenuta su un tema a lungo discusso e cioè se il patrocinio a spese dello Stato può esser riconosciuto anche per la fase della mediazione.
Ricordo che nel 2014 il Tribunale di Firenze lo aveva riconosciuto mentre recentemente il Tribunale di Padova lo aveva escluso. Proprio l’avvocato patavino era ricorso in Cassazione denunciando che gli artt. 74 e 75 DPR 115/2002 dovevano esser interpretati alla luce degli artt. 5, 8 e 17 (comma 5) del D. Lgs. 28/2010 nonché secondo una lettura costituzionale orientata (art. 3, 24 e 111 (comma 7) Cost. Read More
Processi e Mediazioni, tra contesti reali e virtuali
(Prime riflessioni)
di Alberto Del Noce e Fabio Rondot [1]
Articolo pubblicato il 16/7/2020 su Diritto 24
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L’emergenza sanitaria, con il suo carico di sfide inattese ed imprevedibili, ha imposto misure straordinarie alle quali non eravamo abituati. In particolare, l’utilizzo dei collegamenti virtuali ed in remoto, sia nei rapporti sociali che nella giustizia. Le normative emergenziali hanno infatti introdotto la possibilità di celebrare sia i processi sia le mediazioni attraverso collegamenti da remoto. Anzi, tale utilizzo virtuale è stato anche decisamente sollecitato. Si è immediatamente scatenata una forte tifoseria tra i fautori del processo a distanza (soprattutto i magistrati) e gli oppositori del remoto (soprattutto gli avvocati penalisti ed i mediatori). Qui vorremmo svolgere alcuni ragionamenti non ideologici, cercando di analizzare lo strumento in discussione in modo più tecnico. Read More