La responsabilità (anche del medico) viene riconosciuta solo quando vi è anche il cd. nesso causale tra l’azione di un soggetto e l’evento dannoso. Ebbene, relativamente alla responsabilità omissiva del medico si è sempre ritenuto che tale nesso sussiste quando, sulla base del giudizio controfattuale condotto in base a una regola di esperienza generalizzata o una legge scientifica universale o statistica, si accerti che, se il medico avesse realizzato la condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Read More