Aprire un falso profilo sui social network può violare il Regolamento Europeo sulla Privacy nonché il Codice Penale.
L’art. 7 G.D.P.R. (Regolamento Europeo) tutela infatti eventuali furti di immagini o di duplicazione abusiva del proprio profilo social. La vittima del furto dei dati e immagini può chiedere al social network di riferimento la cancellazione dei dati sottratti ed utilizzati indebitamente.
Non solo, ma aprire un falso profilo sui social network può anche integrare il reato di sostituzione di persona: l’art. 494 cod. pen. punisce infatti sia chi si finge una persona diversa da quella reale sia chi utilizza immagini altrui.
Per tale norma è richiesto che il “ladro” voglia ottenere un vantaggio e non un profitto: il concetto di vantaggio è molto più ampio e determina, quindi, che siano punibili un numero maggiore di condotte. La pena che può esser inflitta è fino ad un anno di reclusione.
Sino ad oggi la giurisprudenza ha confermato tale orientamento. Ad esempio
- ha sanzionato la condotta di un maggiorenne che, con nome falso e foto falsa ritraente un ragazzino, aveva adescato sui social delle ragazzine, con fine di conoscerle e farsi inviare fotografie delle parti intime;
- ha ritenuto che il profilo con nome e foto di una celebrità rientra in una condotta penalmente sanzionabile, mentre un profilo con nome di fantasia e fotografia palesemente irreale, al contrario, non è rilevante;
- ha ritenuto che un profilo con nome falso ma verosimile e foto di persona esistente è una delle ipotesi più gravi e determina non solo la sanzione penale ma anche la tutela per la vittima ex art. 7 GDPR;
- ha ritenuto grave l’ipotesi in cui vengano utilizzate non solo foto, ma anche il nome della persona interessata.