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Il gratuito patrocinio non è riconosciuto per la mediazione

Con sentenza n. 18123 del 31 agosto 2020 la Cassazione è intervenuta su un tema a lungo discusso e cioè se il patrocinio a spese dello Stato può esser riconosciuto anche per la fase della mediazione.

Ricordo che nel 2014 il Tribunale di Firenze lo aveva riconosciuto mentre recentemente il Tribunale di Padova lo aveva escluso. Proprio l’avvocato patavino era ricorso in Cassazione denunciando che gli artt. 74 e 75 DPR 115/2002 dovevano esser interpretati alla luce degli artt. 5, 8 e 17 (comma 5) del D. Lgs. 28/2010 nonché secondo una lettura costituzionale orientata (art. 3, 24 e 111 (comma 7) Cost.

Ebbene, la Suprema Corte ha dato ragione al Tribunale di Padova ponendo in evidenza che l’art. 74 DPR 115/2002 postula inequivocabilmente l’avvio della lite giudiziale. Poiché tale norma prevede la liquidazione dei compensi per il giudizio e poiché nella fattispecie esaminata la mediazione (obbligatoria) era terminata con un accordo tra le parti (e, quindi, la controversia era cessata in sede stragiudiziale), i compensi per l’avvocato per tale fase (stragiudiziale) non potevano esser riconosciuti.

Secondo la Cassazione l’interpretazione del giudice non può sconfinare in un’attività legislativa.

Certamente tale decisione renderà in futuro difficile raggiungere un accordo in una mediazione quando vi è una parte che ha chiesto il gratuito patrocinio.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui.

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