Il Tribunale di Lamezia Terme (sentenza 23 marzo-17 luglio 2020 n. 425 – Giud. Iavazzo) ha confermato che la parte che per sua scelta o per impossibilità non può partecipare personalmente a un incontro di mediazione può farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo Avvocato. Però a due condizioni: la parte delegata (quindi anche l’Avvocato)
- deve esser ben a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione e
- deve avere la piena capacità di disporre del diritto controverso.
Nel delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve quindi conferire al delegato tale potere mediante una procura avente: a) lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e b) il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
Detto questo, le ragioni ostative all’inizio della procedura possono essere esclusivamente oggettive e, comunque, non possono ridursi alla mera volontà delle parti di voler procedere alla regolazione in sede giudiziale della propria lite.
Pertanto, anche quando la controparte ritenga erronea la tesi della parte che l’ha convocata in mediazione e, pertanto, inutile la sua partecipazione all’esperimento di mediazione, non è per ciò solo validamente dispensata dal comparirvi.