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Se un coniuge utilizza denaro di provenienza “non tracciabile” il bene che è stato acquistato rientra nella comunione legale

Con l’ordinanza del 28 giugno-24 ottobre 2018 n. 26981 la Sezione II Civile della Corte di Cassazione ha affrontato il tema riguardante i presupposti per l’esclusione dalla comunione legale tra coniugi di una particolare tipologia di beni – tra quelli tassativamente indicati dalla legge e qualificati come “personali” – ossia di quelli che, successivamente al matrimonio, sono acquistati da uno solo dei coniugi con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio.

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